lunedì 16 aprile 2007

Vibrapac - il Sistema Grandi Murature

Seconda parte dell'intervento della Vibrapac in cui si illustrano i principi di funzionamento e di progettazione delle murature in blocchi di CLS. Nella presentazione è messo in evidenza il comportameto meccanico e il comportamento al fuoco.

























Si ringrazia la VIBRAPAC e, in particolare, l'ing. Pettenon per la gentile collaborazione

Vibrapac - presentazione delle murature in blocchi di CLS

Prima parte della presentazione tenuta dalla Vibrapac sulle murature in blocchi di CLS in cui si illustrano le tipologie disponibili e alcuni progetti realizzati



















giovedì 5 aprile 2007

Direttiva prodotti da costruzione

L'argomento del post, come si deduce dal titolo, è la direttiva prodotti da costruzione (nota anche come CPD o Direttiva 89/106/CEE)


















Testo completo della direttiva 89/106/CEE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (89/106/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che spetta agli Stati membri assicurarsi che sul proprio territorio le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, pur soddisfacendo altri requisiti essenziali nell'interesse generale:

considerando che negli Stati membri esistono disposizioni che fissano requisiti concernenti non soltanto la sicurezza delle opere, ma anche la salute, la durabilità, i risparmi energetici,la tutela dell'ambiente, aspetti economici ed altri aspetti importanti per il pubblico interesse;

considerando che tali requisiti, che sono spesso oggetto di disposizioni nazionali legislative, regolamentari, amministrative, hanno un'influenza diretta sulla natura dei prodotti impiegati nella costruzione e sono ripresi nelle norme nazionali, nei benestare tecnici ed in altre specificazioni e disposizioni tecniche che, per la loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che il Libro bianco per il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo del giugno 1985, precisa al punto 71 che nell'ambito della politica generale si porrà particolarmente l'accento su alcuni settori ed in particolare su quello della costruzione; che l'eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore della costruzione, nella misura in cui questi non possono essere eliminati con il reciproco riconoscimento dell'equivalenza tra tutti gli Stati membri, deve conformarsi ai nuovi orientamenti previsti dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (4) la quale comporta la definizione di requisiti essenziali relativi alla sicurezza e ad altri aspetti importanti ai fini del benessere generale, senza ridurre i giustificati livelli di protezione in vigore negli Stati membri;

considerando che i requisiti essenziali costituiscono al contempo i criteri generali ed i criteri specifici che devono soddisfare le opere di costruzione e che essi devono essere interpretati nel senso che le opere di costruzione devono essere conformi, con un congruo grado di sicurezza, a uno o molti dei suddetti requisiti, o a tutti, se e quando ciò sia previsto nella regolamentazione;

considerando che, come base per le norme armonizzate o altri requisiti tecnici a livello europeo e per la stesura o la concessione del benestare tecnico europeo, saranno istituiti documenti (documenti interpretativi) al fine di dare forma concreta, a livello tecnico, ai requisiti essenziali;

considerando che tali requisiti essenziali costituiscono la base per la elaborazione di norme armonizzate a livello europeo in materia di prodotti da costruzione; che, al fine di dare un maggiore contributo ad un mercato interno unico, di aprire al maggior numero possibile di produttori l'accesso a tale mercato, di garantire la massima trasparenza del mercato e creare i presupposti per una normativa globale armonizzata a livello europeo nel settore della costruzione, devono essere istituite al più presto per quanto possibile norme armonizzate; che tali norme sono fissate da organismi privati e devono conservare carattere di testi non imperativi; che a tal fine il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi stipulati il 13 novembre 1984; che, ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata si intende un requisito tecnico (norma europea o documento armonizzato) adottato da uno di questi organismi o da entrambi, su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (5):

considerando che la natura particolare dei materiali da costruzione richiede una precisa formulazione di queste norme armonizza.te: che è pertanto necessario redigere documenti interpretativi per stabilire la connessione tra norme e requisiti essenziali: che le norme armonizzate,

espresse per quanto possibile in termini di rendimento dei prodotti, tengono conto di questi documenti interpretativi che sono elaborati in cooperazione con gli Stati membri;

considerando che i livelli di rendimento e i requisiti che i prodotti dovranno soddisfare negli Stati membri devono essere distinti in categorie nei documenti interpretativi e nelle specificazioni tecniche armonizzate, in modo da tener conto dei vari livelli dei requisiti essenziali a cui devono soddisfare talune opere e delle condizioni diverse esistenti negli Stati membri;

considerando che le norme armonizzate dovrebbero comprendere classificazioni che permettano di continuare ad immettere sul mercato i materiali da costruzione che soddisfino i requisiti essenziali e che siano legittimamente prodotti ed utilizzati in conformità alle tradizioni tecniche giustificate dalle locali condizioni climatiche e da altre considerazioni;

considerando che un prodotto è considerato idoneo all'uso se è conforme a una norma armonizzata, a un benestare tecnico europeo o ad una specificazione tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario; che quando i prodotti non hanno grande importanza ai fini dei requisiti essenziali e si discostano dalle specificazioni tecniche esistenti, la loro idoneità all'uso può essere certificata da un organismo riconosciuto;

considerando che i prodotti in tal modo considerati come idonei all'uso sono facilmente riconoscibili dal marchio CE; che essi devono poter circolare ed essere utilizzati liberamente, conformemente alla loro destinazione, in tutta la Comunita;

considerando che, nel caso di prodotti per cui le norme europee non possono essere fissate o previste entro un termine ragionevole, o di prodotti che si discostano in modo sostanziale dalle norme, l'idoneità all'uso può essere dimostrata da benestare tecnici europei rilasciati sulla base di direttive comuni; che le direttive comuni per il rilascio dei benestare tecnici europei saranno adottate sulla base dei documenti interpretativi;

considerando che, in assenza di norme armonizzate di benestare tecnici europei, le specificazioni nazionali o altre specificazioni tecniche non armonizzate possono essere riconosciute sufficienti quale congrua base per far presumere che i requisiti essenziali siano soddisfatti;

considerando che è necessario assicurare la conformità dei prodotti alle norme armonizzate e ai benestare tecnici non armonizzati riconosciuti a livello europeo attraverso procedure di controllo di produzione applicate dai fabbricanti, e procedure di controllo, di prova e di certificazione applicate da terzi indipendenti e qualificati o dai fabbricanti stessi;

considerando che occorre prevedere una procedura speciale come misura provvisoria per quei prodotti per cui non esistano ancora norme o benestare tecnici riconosciuti a

livello europeo; che tale procedura deve facilitare il riconoscimento dei risultati delle prove effettuate in un altro Stato membro conformemente ai requisiti tecnici dello Stato membro di destinazione;

considerando che conviene istituire un comitato permanente della costruzione composto di esperti designati dagli Stati membri ed incaricato di fornire assistenza alla Commissione sulle questioni correlate con l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva;

considerando che la responsabilità degli Stati membri sul loro territorio per quanto concerne la sicurezza, la salute e gli altri aspetti inerenti ai requisiti essenziali dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia la quale preveda misure di protezione adeguate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo di applicazione - Definizioni - Requisiti

Specificazioni tecniche - Libera circolazione delle merci

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Ai fini della presente direttiva, per «materiale da costruzione» s'intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile.

I «materiali da costruzione» sono in appresso denominati «prodotti»; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile sono in appresso denominate «opere».

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.

2. Qualora i prodotti siano oggetto di altre direttive comunitarie in relazione ad altri aspetti, il marchio CE di conformità, in seguito denominato «marchio CE», previsto all'articolo 4, paragrafo 2, indica in tali casi che i prodotti soddisfano anche i requisiti di queste altre direttive.

3. Qualora una direttiva futura riguardi soprattutto altri aspetti e solo in minor misura i requisiti essenziali definiti nella presente direttiva essa deve contenere disposizioni che assicurino che essa copre anche i requisiti previsti nella presente direttiva.

4. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere - nel rispetto del trattato - i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti, purché ciò non implichi una modifica dei prodotti, non prevista nella presente direttiva.

Articolo 3

1. I requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto sonó enunciati in termini di obiettivi nell'allegato I. Questi requisiti possono essere applicabili tutti, alcuni o soltanto uno; essi devono essere soddisfatti per una durata di esercizio economicamente ragionevole.

2. Per tener conto di eventuali differenze di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché dei diversi livelli di protezione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi di prestazione nei documenti di cui al paragrafo 3 e nelle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4.

3. I requisiti essenziali sono precisati in documenti (documenti interpretativi) destinati a stabilire i collegamenti necessari tra i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 e i mandati di normalizzazione, i mandati per orientamenti per il benestare tecnico europeo oppure il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli articoli 4 e 5.

Articolo 4

1. Ai fini della presente direttiva per «specificazioni tecniche» si intendono le norme e i benestare tecnici.

Ai fini della presente direttiva per «norme armonizzate» si intendono le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione, conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE, sulla base di un parere formulato dal comitato permanente della costruzione, e secondo gli orientamenti generali riguardanti la cooperazione tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13 novembre 1984.

2. Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se

adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e che recano il marchio CE. Il marchio CE attesta:

a) che sono conformi alle relative norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali norme nazionali:

b) che sono conformi ad un benestare tecnico europeo rilasciato secondo la procedura di cui al capitolo III, oppure

c) che sono conformi alle specificazioni tecniche di cui al paragrafo 3 nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate: un elenco di tali specificazioni nazionali è redatto secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione i testi delle rispettive specificazioni tecniche nazionali, che essi considerano conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. La Commissione trasmette immediatamente tali specificazioni tecniche nazionali agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, essa informa gli Stati membri delle specificazioni tecniche nazionali che si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

Tale procedura è avviata e seguita dalla Commissione di concerto con il comitato di cui all'articolo 19.

Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali specificazioni tecniche. La Commissione li pubblica anche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. Qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le esistenti specificazioni tecniche che sono menzionate al paragrafo 2 o secondo cui, conformemente ai criteri enunciati all'articolo 13, paragrafo 4, il prodotto deve fare l'oggetto di una dichiarazione di conformità quale quella definita all'allegato III, punto 2 ii), seconda e terza possibilità, allora si applicano le decisioni corrispondenti prese in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'allegato IV e l'idoneità all'impiego di tale prodotto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, è stabilita secondo la procedura fissata all'allegato III, punto 2 ii), seconda possibilità.

5. La Commissione, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, elabora, gestisce e rivede periodicamente un elenco di prodotti che hanno implicazioni minori per la salute e la sicurezza e che possono essere immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione di conformità alle «regole dell'arte» rilasciata dal fabbricante.

6. II marchio CE significa che i prodotti soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 4. Spetta al fabbricante o al suo

mandatario stabilito nella Comunità assumere la responsabilita di apporre il marchio CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta suI prodorto, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

Il modello del marchio CE e le condizioni per l'impiego sono indicati nell'allegato III.

I prodotti di cui al paragrafo S non recano il marchio GE.

Articolo 5

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate o i benestare tecnici europei di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), oppure i mandati di cui al capitolo II non soddisfino le disposizioni degli articoli 2 e 3, lo Stato membro o la Commissione adiscono il comitato di cui all'articolo 19 ed espongono i propri motivi. II comitato esprime un parere con urgenza.

Alla luce del parere del suddetto comitato e previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE se si tratta di norme armonizzate, la Commissione indica agli Stati membri se le norme o i benestare in questione debbano essere ritirati o no dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Una volta ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 19. Alla luce del parere del suddetto comitato, la Commissione indica agli Stati membri se la specificazione tecnica in questione debba beneficiare o no della presunzione di conformità e, in tal caso, pubblica un estratto in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Qualora la Commissione o uno Stato membro ritenga che una specificazione tecnica non soddisfi più i requisiti necessari per la presunzione di conformitá alle disposizioni degli articoli 2 e 3, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 19. Alla luce del parere del suddetto comitato, la Commissione indica agli Stati membri se la specificazione tecnica nazionale in questione debba continuare o no a beneficiare della presunzione di conformità e, in caso contrario, se debba essere ritirato il relativo estratto di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 6

1. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l'immissione sul mercato o l'utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché l'utilizzazione di tali prodotti ai fini cui sono destinati non venga proibita da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati,

che agiscono sotto forma di impresa pubblica o di organismo pubblico, in base ad una posizione di monopolio.

2. Gli Stati membri consentono tuttavia che i prodotti non contemplati dall'articolo 4, paragrafo 2, siano immessi sul mercato nel proprio territorio, se soddisfano prescrizioni nazionali conformi al trattato, fintantoché le specificazioni tecniche europee di cui ai capitoli II e III dispongano diversamente. La Commissione ed il comitato di cui all'articolo 19 seguono e rivedono periodicamente l'evoluzione delle specificazioni tecniche europee.

3. Qualora le pertinenti specificazionitecniche europee facciano una distinzione esse stesse o sulla base di documenti interpretativi previsti all'articolo 3, paragrafo 3, tra diverse categorie corrispondenti a diversi livelli di prestazione, gli Stati membri possono determinare i livelli di prestazione da osservare anche nel proprio territorio soltanto nell'ambito delle classificazioni adottate a livello comunitario o soltanto utilizzando tutte, alcune o una sola categoria.

CAPITOLO II

Norme armonizzate

Articolo 7

1. Per garantire la qualità delle norme armonizzate per i prodotti, tali norme sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati loro conferiti dalla Commissione conformemente alla procedura prevista nella direttiva 83/189/CEE e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19 conformemente alle disposizioni generali relative alla cooperazione tra la Commissione e detti organismi firmata il 13 novembre 1984.

2. Le norme cosi` stabilite devono essere espresse nella misura del possibile in termini di requisiti di prestazione dei prodotti tenendo conto dei documenti interpretativi.

Quando le norme sono state elaborate dagli organismi europei di normalizzazione la Commissione ne pubblica gli estratti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

CAPITOLO III

Benestare tecnico europeo

Articolo 8

1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato.

2. Il benestare tecnico europeo può essere accordato ai:

a) prodotti per cui non esiste né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma armonizzata e per cui la Commissione, previa consultazione del comitato permanente, non ritiene possibile o ancora possibile elaborare una norma; e

b) prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute.

Anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato per una norma armonizzata, la lettera a) non esclude il rilascio del benestare tecnico europeo per prodotti per cui esistono orientamenti per tale benestare. La presente disposizione è applicabile fino all'entrata in vigore della norma armonizzata negli Stati membri.

3. In casi particolari la Commissione può, in deroga al paragrafo 2 lettera a), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, autorizzare il rilascio di un benestare tecnico europeo per prodotti per cui esiste un mandato per una norma armonizzata o per cui la Commissione ha stabilito che è possibile elaborare una norma armonizzata. L'autorizzazione è valida per un periodo determinato.

4. Il benestare tecnico europeo è in generale rilasciato per un periodo di cinque anni. Questo periodo può essere prorogato.

Articolo 9

1. Il benestare tecnico europeo per un prodotto si basa su esami, prove ed una valutazione sulla base dei documenti interpretativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, come pure sugli orientamenti previsti all'articolo 11 riguardo al prodotto o alla famiglia di prodotti cui appartiene.

2. Qualora non esistano o non siano ancora disponibili gli orientamenti previsti all'articolo 1 1, puó essere rilasciato un benestare sulla base dei relativi requisiti essenziali e dei documenti interpretativi se la valutazione del prodotto è adottata da organismi competenti per il benestare tecnico i quali agiscono congiuntamente nell'ambito dell'organizzazione di cui all'allegato II. Qualora gli organismi riconosciuti siano di parere discorde, viene adito il comitato di cui all'articolo 19.

3. Il benestare tecnico europeo per un prodotto è rilasciato in uno Stato membro, secondo la procedura di cui all'allegato II, a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

Articolo 10

1. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi autorizzati al rilascio di benestare tecnici europei.

2. Gli organismi competenti per il benestare tecnico devono soddisfare i requisiti della presente direttiva e devono in particolare essere in grado:

- di valutare l'idoneità all'impiego dei nuovi prodotti sulla base di conoscenze scientifiche e pratiche;

- di pronunciarsi in modo imparziale rispetto agli interessi dei fabbricanti interessati o dei loro mandatari e

- di sintetizzare i contributi di tutte le parti interessate ai fini di una valutazione equilibrata.

3. L'elenco degli organismi competenti per rilasciare benestare tecnici europei ed ogni eventuale modifica dell'elenco sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 11

1. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, la Commissione impartisce all'organizzazione, che è prevista all'allegato II e che raggruppa gli organismi riconosciuti designati dagli Stati membri, mandati per l'elaborazione di orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti.

2. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti devono segnatamente comprendere quanto segue:

a) l'elenco dei documenti interpretativi pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

b) i requisiti concreti del prodotto in termini di requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

c) i metodi di prova;

d) i metodi di valutazione e di giudizio dei risultati delle prove;

e) le procedure di controllo e di conformità, che devono essere conformi agli articoli 13, 14 e 15;

f) il periodo di validità del benestare tecnico europeo.

3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo sono pubblicati, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, dagli Stati membri nella(e) rispettiva(e) lingua(e) nazionale(i) ufficiale(i).

CAPITOLO IV

Documenti interpretativi

Articolo 12

1. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, la Commissione incarica i comitati tecnici a cui partecipano

gli Stati membri, di elaborare i documenti interpretativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2. I documenti interpretativi:

a) precisano i requisiti essenziali previsti all'articolo 3 e definiti nell'allegato I, armonizzando la terminologia ed i concetti tecnici di base e indicando le categorie o i livelli per ciascun requisito laddove ció sia necessario e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche lo consenta;

b) indicano metodi di correlazione tra detti livelli o categorie di requisiti e le specificazioni tecniche di cui all'articolo 4: metodi di calcolo e di determinazione, norme tecniche di concezione delle opere, ecc.;

c) costituiscono un riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il benestare tecnico europeo, nonché per l'accettazione di specificazioni tecniche nazionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

3. La Commissione pubblica i documenti interpretativi nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, previa consultazione del comitato di cui allarticolo 19.

CAPITOLO V

Attestato di conformità

Articolo 13

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica definita all'articolo 4.

2. I prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di conformità con le specificazioni tecniche definite all'articolo 4. La conformità è stabilita mediante prova o altre verifiche in base alle specificazioni tecniche, conformemente all'allegato III.

3. L'attestato di conformità di un prodotto presuppone che:

a) il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche ovvero

b) per taluni prodotti menzionati nelle relative specificazioni tecniche, un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica.

4. La Commissione, previa consuItazione del comitato di cui all'articolo 19, sceglie la procedura di cui al paragrafo 3 per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati conformemente alle precisazioni di cui all'allegato III, in base:

a) all'importanza che riveste il prodotto rispetto ai requisiti essenziali ed in particolare rispetto a quelli in materia di salute e di sicurezza;

b) alla natura del prodotto;

c) all'influenza della variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua destinazione;

d) ai potenziali difetti della fabbricazione del prodotto.

In ogni caso si sceglie la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza.

La procedura così fissata è indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche o nella pubblicazione delle stesse.

5. Nel caso di un esemplare unico (e non di serie) basta una dichiarazione di conformità secondo l'allegato III, punto 2, possibilità 3, salvo che non sia altrimenti disposto dalle specifiche tecniche per i prodotti che hanno implicazioni particolarmente importanti per quanto riguarda la salute e la sicurezza.

Articolo 14

1. Conformemente all'allegato III le procedure di cui sopra comportano,

a) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), il rilascio di una dichiarazione di conformità per un prodotto da parte del fabbricante o del suo mandatario ovvero,

b) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), il rilascio da parte di un organismo di certificazione di un certificato di conformità per un sistema di controllo e di verifica della produzione per il prodotto stesso.

Le modalità di applicazione delle procedure di attestato di conformità sono riportate nell'allegato III.

2. La dichiarazione di conformità del fabbricante o il certificato di conformità danno al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità il diritto di apporre il marchio CE sul prodotto stesso, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. II modello del marchio CE di conformità e le modalità d'impiego relative a ciascuna procedura dell'attestato di conformità figurano nell'allegato III.

Articolo 15

I. Gli Stati membri vigilano sulla corretta utilizzazione del marchio CE.

2. Se si constata che il marchio CE è stato apposto su un prodotto che non soddisfa o non soddisfa più la presente direttiva, lo Stato membro in cui è stata attestata la conformità provvede affinché sia eventualmente vietata l'utilizzazione del marchio CE e si provveda al ritiro dei prodotti invenduti o all'obliterazione dei marchi, sino a quando il prodotto in questione non sia divenuto nuovamente conforme.

Lo Stato membro interessato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutti i dettagli qualitativi e quantitativi necessari all'identificazione del prodotto non conforme.

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per vietare l'apposizione su prodotti o sui relativi imballaggi di marchi suscettibili di essere confusi col marchio CE.

CAPITOLO VI

Procedure speciali

Articolo 16

1. Se, per un determinato prodotto, non esistono le specificazioni tecniche di cui all'articolo 4, lo Stato membro di destinazione, agendo a richiesta e in singoli casi, considera come conformi alle disposizioni nazionali in vigore i prodotti che hanno superato le prove e i controlli effettuati, nello Stato membro di produzione, da un organismo riconosciuto secondo i metodi in vigore nello Stato membro di destinazione o riconosciuti come equivalenti da tale Stato membro.

2. Lo Stato membro di produzione comunica allo Stato membro di destinazione, la cui regolamentazione è applicabile alle prove ed ai controlli da effettuare, quale organismo esso intenda riconoscere a tal fine. Lo Stato membro di destinazione e lo Stato membro produttore si scambiano tutte le informazioni necessarie. Finito tale scambio di informazioni lo Stato membro produttore riconosce l'organismo in tal modo designato. Se uno Stato membro nutre dubbi, esso provvede a motivarli ed a informarne la Commissione.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi designati si forniscano mutua assistenza.

4. Qualora uno Stato membro constati che un organismo riconosciuto non effettua i collaudi e i controlli regolarmente secondo le sue disposizioni nazionali, esso lo comunica allo Stato membro in cui l'organismo è riconosciuto. Quest'ultimo, entro un termine appropriato, informa lo Stato membro

che ha effettuato la comunicazione, circa i provvedimenti presi. Qualora lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione non ritenga sufficienti detti provvedimenti, esso può vietare o subordinare a particolari condizioni l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del prodotto in questione. Esso ne informa l'altro Stato membro e la Commissione.

Articolo 17

In applicazione della procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri di destinazione attribuiscono alle relazioni e ai certificati di conformità rilasciati dallo Stato membro produttore lo stesso valore dei documenti nazionali corrispondenti.

CAPITOLO VII

Organismi riconosciuti

Articolo 18

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei nomi e degli indirizzi degli organismi di certificazione, degli organismi d'ispezione e dei laboratori di collaudo da esso designati per i compiti da svolgere ai fini dei benestare tecnici, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli organismi di certificazione, gli organismi d'ispezione ed i laboratori di collaudo devono rispondere ai criteri di cui all'allegato IV.

3. Gli Stati membri specificano i prodotti che rientrano nella competenza degli organismi e laboratori di cui al paragrafo 1 e la natura dei compiti loro affidati.

CAPITOLO VIII

Comitato permanente per la costruzione

Articolo 19

1. È istituito un comitato permanente per la costruzione.

2. II comitato è composto di rappresentanti designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro designa due rappresentanti. I rappresentanti possono farsi assistere da esperti.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 20

1. Il comitato di cui all'articolo 19 può, a richiesta del proprio presidente o di uno Stato membro, esaminare qualsiasi problema dovesse sorgere in sede di attuazione e applicazione pratica della presente direttiva.

2. Sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 3 e 4 le disposizioni necessarie in materia di

a) definizione delle categorie di requisiti, purché non siano inclusi nei documenti interpretativi, e la definizione della procedura per stabilire la conformità nei mandati per le norme conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 ed agli orientamenti per il benestare tecnico di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

b) conferimento di istruzioni per l'elaborazione dei documenti interpretativi di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, e decisione in merito ai documenti interpretativi di cui all.articolo 12, paragrafo 3;

e) riconoscimento delle specificazioni tecniche nazionali conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. II comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza stabilita all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a detto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. II Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

CAPITOLO IX

Clausola di salvaguardia

Articolo 21

1. Se uno Stato membro constata che un prodotto dichiarato conforme alla presente direttiva non risponde ai

requisiti di cui agli articoli 2 e 3, esso prende tutte le misure utili per ritirare i prodotti dal mercato o proibirne o limitarne la libera circolazione.

Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione della misura presa, precisando i motivi della propria decisione ed in particolare se la non conformità è dovuta:

a) al mancato rispetto degli articoli 2 e 3, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4;

b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4:

c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui all'articolo 4.

2. La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la massima celerità. Se la Commissione constata dopo tale consultazione che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso le misure e gli altri Stati membri.

3. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme o delle specificazioni tecniche, la Commissione, previa consuItazione delle parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 19 ed il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE nel caso di una lacuna in una norma armonizzata, entro un termine di due mesi, se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle, ed avvia le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. Lo Stato membro interessato prende le misure appropriate contro chiunque abbia fatto la dichiarazione di conformità e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

5. La Commissione fa si` che gli Stati membri siano tenuti informati sugli sviluppi e sull'esito della suddetta procedura.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Articolo 22

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro i 30 mesi dalla sua notifica (6). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, riesamina il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e formula eventualmente le proposte di modifica appropriate.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi` 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

(1) GU n. C 93 del 6. 4. 1987, pag. 1.

(2) GU n.C 305 del 16. 11. 1987, pag. 74 e GU n. C 326 del 19. 12. 1988.

(3) GU n. C 95 dell'11. 4. 1988, pag. 29.

(4) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

(5) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8

(6) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 27 dicembre 1988.

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI

I prodotti devono essere idonei alla realizzazione di opere pronte all'uso, nell'integralità e nelle relative parti, tenendo conto deli'aspetto economico, e a tal fine devono soddisfare i seguenti requisiti essenziali, laddove siano stabiliti. Detti requisiti devono, fatta salva la normale manutenzione, essere soddisfatti per un periodo di tempo economicamente adeguato. I requisiti come norma presuppongono azioni prevedibili.

1. Resistenza meccanica e stabilitò

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni cui può essere sottoposta durante la costruzione e I'utilizzazione non provochino:

a) il crollo dell'intera opera o di una sua parte;

b) deformazioni di importanza inammissibile;

c) danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti;

d) danni accidentali sproporzionati aila causa che li ha provocati.

2. Sicurezza in caso di incendio

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- la capacità portante del'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;

- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate;

- la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata;

- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti;

- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

3. Igiene, salute e ambiente

L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:

- sviluppo di gas tossici;

- presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi;

- inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo;

- difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi;

- formazione di umidità su parti o pareti dell'opera.

4. Sicurezza nell'impiego

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.

5. Protezione contro il rumore

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6. Risparmio energetico e ritenzione di calore

L'opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti.

ALLEGATO II

PROCEDURA PER IL BENESTARE TECNICO EUROPEO

1. La domanda per il rilascio di un benestare può essere presentata da un fabbricante o da un suo mandatario stabilito nella Comunità presso uno solo degli organismi competenti per il benestare.

2. Gli organismi competenti per il benestare designati dagli Stati membri sono riuniti in una organizzazione. Quest'ultima nell'esercizio dei propri compiti è tenuta ad uno stretto coordinamento con la Commissione che consulta il comitato di cui all'articolo 19 sui problemi importanti. Lo Stato membro che abbia designato più di un organismo competente per il benestare deve assicurare il coordinamento dei diversi organismi e designa tra di essi il portavoce in seno all'organizzazione.

3. Le norme procedurali comuni per la presentazione della domanda, l'elaborazione e il rilascio del benestare sono elaborate dall'organizzazione formata dei diversi organismi competenti per il benestare. Le norme procedurali comuni sono adottate conformemente all'articolo 20 dalla Commissione in base al parere del comitato.

4. Gli organismi competenti per il benestare si prestano l'un l'altro, nell'ambito dell'organizzazione in cui sono riuniti, tutto l'appoggio necessario. Alla stessa organizzazione spetta anche il coordinamento relativo ai problemi specifici attinenti ai benestare tecnici. Eventualmente l'organizzazione istituisce a questo scopo dei sottogruppi.

5. I benestare tecnici europei vengono pubblicati da gli organismi competenti peril benestare, i quali ne mettono a conoscenza tutti gli altri organismi. A richiesta di un organismo competente per il benestare riconosciuto, gli viene comunicata per conoscenza la documentazione completa di un benestare rilasciato.

6. I costi relativi alla procedura del benestare tecnico europeo sono a carico del richiedente secondo la normativa nazionale.

ALLEGA TO III

ATTESTATO DI CONFORMITÀ CON LE SPECIFICAZIONI TECNICHE 1. METODI DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ

Nella determinazione delle procedure per il rilascio dell'attestato di conformità di un prodotto con le specificazioni tecniche in applicazione dell'articolo 13, devono essere applicati i seguenti metodi di controllo della conformità. I requisiti previsti per il prodotto o il gruppo di prodotti di cui trattasi determinano la scelta e la combinazione dei metodi per un determinato sistema, secondo i criteri di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4:

a) prove del tipo iniziale del prodono effettuate dal fabbricante o da un organismo riconosciuto;

b) prove di campioni prelevati nella fabbrica secondo un determinato piano di prova prescritto dai fabbricante o da un organismo riconosciuto;

c) prove per sondaggio (audit-testing) di campioni prelevati nella fabbrica, sul mercato o su un cantiere da parte del fabbricante o di un organismo riconosciuto;

d) prova di campioni prelevati su un lotto già fornito o da fornire, effettuata da fabbricante o da un organismo riconosciuto;

e) controllo della produzione nella fabbrica;

f) ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione nella stessa da parte di un organismo riconosciuto;

g) sorveglianza, valutazione e stima permanenti del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto.

Nellambito della presente direttiva per «controllo di produzione nella fabbrica» si intende il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.

2. SISTEMI DELL'ATTESTATO DI CONFORMIIÀ

Sono applicati di preferenza i seguenti sistemi di attestati di conformità:

i) Certificato di conformità del prodotto da parte di un organismo di certificazione riconosciuto in base a:

a) (Compiti del fabbricante)

1. controllo di produzione nella fabbrica;

2. prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico piano di prova;

b) (Compiti dell'organismo riconosciuto)

3. prove iniziali del prodotto;

4. ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione;

5. sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica;

6. eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato, o sul cantiere;

ii) Dichiarazione di conformità del fabbricante per il prodotto in base a:

Possibilità 1:

a) (Compiti del fabricante)

1. prove del tipo iniziale del prodotto;

2. controllo della produzione nella fabbrica;

3. eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico piano di prnva;

b) (Compiti dell'organismo riconosciuto)

4. Certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base a:

- ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione;

nella fabbrica.

- eventualmente, sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabrica.

Possibilità 2:

1. prove del tipo iniziale del prodotto da parte di un laboratorio riconosciuto;

2. controllo di produzione nella fabbrica.

Possibilità 3:

1. prove del tipo iniziale da parte del fabbricante;

2. controllo di produzione nella fabbrica.

3. ORGANISMI INTERESSATI DALL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Per quanto concerne il ruolo degli organismi interessati dall'attestato di conformità, si distinguono:

i) l'organismo di certificazione, che è un organismo imparziale governativo o no, che possiede la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;

ii) l'organismo dispezione, che è un organismo imparziale avente a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante,selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;

iii) il laboratorio di prove, che è un laboratorio che misura, esamina, prova, classifica o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.

Nei casi i) e ii) (possibilità 1 ) del paragrafo 2, le tre funzioni 3 i), 3 ii) e 3 iii) possono essere svolte da un solo organismo o da organismi distinti nel qual caso lorganismo di ispezione e/o il laboratorio di prova interessati dall'attestazione della conformità svolgono la propria funzione per il conto dell'organismo di certificazione.

Per i criteri di competenza, d'obiettività e d'integrità degli organismi di certificazione, d'ispezione e dei laboratori di prova, si rimanda all'allegato IV.

4. MARCHIO CE DI CONFORMITÀ, CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE E DICHIARAZIONE CEE DI CONFORMITÀ

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

4.1. Marchio Ce di conformità

ll marchio CE di conformità consiste nel simbolo CE sottoindicato:

Detto simbolo è accompagnato:

- dal nome o dal marchio del produttore e, se del caso:

- da indicazioni atte ad identificare le caratteristiche del prodotto, in funzione delle specifiche tecniche,

- dalle ultime due cifre deii'anno di fabbricazione,

- dal simbolo di identificazione dell'organismo di ispezione interessato,

- dal numero del certificato CE di conformità.

4.2. Certificato CE di conformità

il certificato CE di conformità contiene in particolare:

- il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione,

- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,

- la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.),

- le disposizioni a cui risponde il prodotto,

- le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto,

- il numero del certificato,

- le eventuali condizioni di durata di validità del certificato,

- il nome e la qualifica del fabbricante.

4.3. Dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità contiene in particolare:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,

- ia descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.),

- le disposizioni a cui risponde il prodotto,

- le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto,

- il nome e l'indirizzo dell'organismo riconosciuto, se del caso,

- il nome e la qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

4.4. Il certificato e la dichiarazione di conformità devono essere presentati nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto deve essere utilizzato.

ALLEGATO IV

RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI PROVE E DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE E DI CERTIFICAZIONE

I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

l. disponibilità di personale nonché mezzi e attrezzature necessari;

2. competenza tecnica e integrità professionale del personale;

3. indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e l'esecuzione della sorveglianza di cui alla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente o indirettamente interessate al settore dei materiali da costruzione;

4. rispetto del segreto professionale da parte del personale:

5. sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in virtù del diritto nazionale.

Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) è verificato periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.